Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24
WHISTLEBLOWING

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, pubblicato in Gazzetta Ufficiale,  Serie Generale n.63 del 15-03-2023, persegue l’obiettivo di rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità nonché la tutela giuridica delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o europee, che ledono gli interessi e/o
l’integrità della Società di appartenenza, e di cui siano venute a conoscenza nello svolgimento dell’attività lavorativa.

LA FORMICA Cooperativa Sociale a r.l. ha adeguato il proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo a quanto previsto all’art.6 comma 2-bis del D.LSG 231 (comma introdotto dall’art. 2 della legge n. 179 del 2017) e dal Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Con l’adozione e pubblicazione della presente Procedura, La Formica intende garantire la piena tutela e la massima riservatezza nei confronti dei Segnalanti, indicando puntualmente l’oggetto e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nel più ampio rispetto delle tutele previste dall’ordinamento nazionale. La Formica censura tutte le eventuali ritorsioni o gli eventuali comportamenti discriminatori in danno al Segnalante. La Procedura è rivolta a tutti i membri degli Organi Societari – Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale – nonché a tutti i Dipendenti e soggetti esterni (collaboratori autonomi, liberi professionisti, volontari) che operano per conto de La Formica.

LA FORMICA Cooperativa Sociale a r.l. ha dunque attivato propri canali di segnalazione, che garantiscano, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione adottando le seguenti misure:

a) predispone canali che consentano ai soggetti segnalanti, di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

b) ha aggiornato il Sistema Disciplinare introducendo:

  • il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
  • sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;
  • sanzioni nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

CANALI di COMUNICAZIONE

    La gestione del canale di segnalazione è affidata al RESPONSABILE DEL CANALE DI COMUNICAZIONE la sig.ra Giulia Barbieri.
    Ogni segnalazione che si ritiene opportuno inviare deve avvenire in forma riservata ed utilizzando esclusivamente i seguenti canali informativi:

    1) TRAMITE POSTA RACCOMANDATA AL SEGUENTE INDIRIZZO:
    Spett.le RESPONSABILE DEL CANALE DI COMUNICAZIONE della SOCIETA’ LA
    FORMICA Cooperativa Sociale a r.l., Via PORTOGALLO n.2 – 47922 RIMINI (RN)
    2) TRAMITE E-MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO: segnalazioni.dlgs231@laformica.rimini.it
    3) IN FORMA ORALE
    Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato con il RESPONSABILE DEL CANALE DI COMUNICAZIONE che deve fissarlo entro un termine ragionevole non superiore a 10 giorni lavorativi.
    4) SEGNALAZIONI ESTERNE: il D.Lgs. 24/23 prevede “segnalazioni esterne” all’ANAC,
    Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le indicazioni da questa fornite. L’Autorità
    nazionale anticorruzione (ANAC) ha un canale di segnalazione esterna che garantisce,
    anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona
    segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione,
    nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
    Nello specifico la segnalazione deve contenere:

    •  le generalità del soggetto segnalante;
    •  la descrizione, quanto più dettagliata e documentata possibile, del fatto o comportamento illecito;
    •  le circostanze, in termini di tempo e luogo, in cui il fatto è stato commesso;
    •  l’identità di colui che ha posto in essere l’illecito;
    •  l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
    •  l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza del fatto segnalato;
    •  ogni altra informazioni utile per l’istruttoria.

    Tutte le segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o su
    violazioni del Modello di organizzazione e gestione della Società. Non saranno prese in
    considerazioni segnalazioni anonime. Verrà sanzionato chi effettua con dolo o colpa grave
    segnalazioni che si rivelano infondate.
    La Formica censura la violazione, commessa con dolo o colpa grave, del divieto di effettuare
    segnalazioni infondate.

    In particolare:

    •  le segnalazioni non devono contenere accuse che il Segnalante sa essere false e, in generale, non devono essere utilizzate come strumento per risolvere mere questioni personali;
    •  rimane impregiudicata la responsabilità penale e civile del Segnalante nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria e/o effettuata al sol fine di danneggiare il Segnalato nonché di ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione intenzionale della procedura di whistleblowing;
    •  è prevista la sanzione da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.